A far data 26 marzo 2021, e per tutta la durata del periodo emergenziale, in mancanza di specifiche disposizioni sulla cura degli animali di compagnia, allorquando la Regione Puglia sia collocata con ordinanza del Ministro della salute in Zona Rossa, l’attività dei servizi di cura degli animali di compagnia è consentita, previo appuntamento a condizione che sia acquisita l’autodichiarazione del proprietario che attesti che l’animale non conviva con persone poste in quarantena o affette da COVID-19; la medesima attività è consentita esclusivamente con modalità che limitino all’essenziale i contatti tra l’esercente e i clienti, garantendo il distanziamento sociale e utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l’animale.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
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