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Rischio Sanitario

Rischio sanitario

Ordinanza Sindacale n. 1190: divieto di vendita di alcolici per minimarket e medie strutture di vendita

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Con l’ordinanza sindacale n.1190, valevole dal 15 ottobre e sino al 13 novembre 2020, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha disposto il “divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21 alle 06 da parte degli esercizi commerciali di vicinato, delle medie strutture di vendita e dei distributori automatici di bevande” e “il divieto di consumare bevande alcoliche sulle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico dalle ore 21 alle ore 06”. Per gli esercizi commerciali resta consentita “la vendita con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie”.

L’ordinanza si è resa necessaria per prevenire il formarsi di assembramenti attorno a negozietti e distributori che praticano la vendita (tra le altre merci) di alcoolici la cui attività, al contrario di quelle di pub e ristoranti, stando al DPCM, non sarebbe vietata dopo le 21. E per scongiurare, inoltre, l’acquisto in negozio e il consumo in piazzette e spazi pubblici, con relativo rischio di assembramenti, dopo le 21.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza n. 1190

DPCM 13 ottobre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

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MASCHERINE

Il DPCM stabiliche che «è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé» la mascherina, nonché obbligo di indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande». Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre «fortemente raccomandato» l’utilizzo dei dispositivi «anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi».

FESTE

Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Nelle abitazioni private è «comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi» in numero «superiore a 6».

GITE SCOLASTICHE

«Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio».

MOVIDA

«Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo». Resta consentita la «ristorazione con consegna a domicilio» e la «ristorazione con asporto» ma «con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21».

CINEMA E CONCERTI

Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

STADI

Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, «con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori» all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

SPORT

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nella bozza del dpcm, «da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi».

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale del DPCM 13 ottobre 2020