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Rischio Sanitario

Rischio sanitario

DPCM 18 ottobre 2020 – le principali novità

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I SINDACI DISPONGONO ZONE ROSSE SE RISCHIO ASSEMBRAMENTO

“I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

OK ALLA DAD IN CASO DI CRITICITA’

“Previa comunicazione al Ministero dell’Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza”.

EVENTUALI TURNI POMERIDIANI PER LE SCUOLE

Modulare “ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9”.

MASSIMO SEI PERSONE PER TAVOLO IN LOCALI

“Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”.

OBBLIGO CARTELLO NUMERO MASSIMO PERSONE IN LOCALI

“E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”.

STOP A CONGRESSI, SAGRE E FIERE LOCALI

“Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”. “Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza”, viene disposto.

RESTANO APERTI BAR E RISTORANTI NELLE AUTOSTRADE

“Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

NELLA P.A. OBBLIGO DI RIUNIONI A DISTANZA

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

SALE GIOCHI APERTE DALLE 8 ALLE 21

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8 alle ore 21. L’apertura è consentita a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale del DPCM 18 ottobre 2020

Ordinanza Sindacale n. 1190: divieto di vendita di alcolici per minimarket e medie strutture di vendita

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Con l’ordinanza sindacale n.1190, valevole dal 15 ottobre e sino al 13 novembre 2020, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha disposto il “divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21 alle 06 da parte degli esercizi commerciali di vicinato, delle medie strutture di vendita e dei distributori automatici di bevande” e “il divieto di consumare bevande alcoliche sulle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico dalle ore 21 alle ore 06”. Per gli esercizi commerciali resta consentita “la vendita con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie”.

L’ordinanza si è resa necessaria per prevenire il formarsi di assembramenti attorno a negozietti e distributori che praticano la vendita (tra le altre merci) di alcoolici la cui attività, al contrario di quelle di pub e ristoranti, stando al DPCM, non sarebbe vietata dopo le 21. E per scongiurare, inoltre, l’acquisto in negozio e il consumo in piazzette e spazi pubblici, con relativo rischio di assembramenti, dopo le 21.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza n. 1190