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Rischio Sanitario

Rischio sanitario

DPCM 3 novembre 2020: misure previste e modulo per l’autodichiarazione

aree gialla arancione e rossa

Le disposizioni del DPCM 3 novembre si applicano dal 6 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. Il Decreto, suddivide le regioni italiane in tre aree, sulla base della gravità dello scenario:

  • AREA GIALLA– misure in vigore in tutto il territorio nazionale
  • AREA ARANCIONE– misure per regioni con uno scenario di elevata gravità
  • AREA ROSSA– misure per regioni con scenario di massima gravità

L’ordinanza del 4 novembre, del Ministero della Salute, assegna alle regioni la seguente colorazione:

  • AREA GIALLA: Veneto, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Province di Trento e Bolzano
  • AREA ARANCIONE: Puglia e Sicilia
  • AREA ROSSA: Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta e Calabria

AREA GIALLA. Principali misure in vigore in tutto il territorio nazionale:

  • COPRIFUOCO. Dalle 22 alle 5 consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (scarica il modulo per l’autodichiarazione)
  • MOBILITA’. Fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati per tutto l’arco della giornata
  • VIE E PIAZZE. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento
  • TRASPORTO PUBBLICO. Coefficiente di riempimento max del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale
  • RISTORAZIONE. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA. E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici
  • PALESTRE E PISCINE. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
  • MUSEI E MOSTRE. Sospese mostre e servizi museali
  • ISTRUZIONE. Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori
  • CINEMA E TEATRI. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto
  • COMMERCIO. Chiuse le medie e grandi strutture di vendita nelle giornate festive e prefestive, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

AREA ARANCIONE. Principali misure minime in vigore nei territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità (Puglia):

  • MOBILITA’. E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune
  • RISTORAZIONE. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Consentita la consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto
  • COMMERCIO. Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno

Area ROSSA. Principali misure minime in vigore nei territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

:

  • MOBILITA’. E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
  • NEGOZI. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
  • ISTRUZIONE. Svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado
  • RISTORAZIONE. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
  • ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con distanziamento e mascherina. E’ altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale

Ordinanza Sindacale n. 1356/2020 contingibile ed urgente finalizzata a prevenire il contagio da COVID-19 all’interno del mercato pubblico giornaliero di Settelacquare

banner emergenza corona virusCon decorrenza da lunedì 2 novembre al 15 novembre 2020, con possibilità di proroga a seguito di nuove disposizioni del Dipartimento di Prevenzione della Asl e comunque sino al termine delle attività di monitoraggio nei confronti dei restanti Operatori Commerciali, il Sindaco ordina l’osservanza delle seguenti disposizioni:

  1. il divieto di vendita da parte di tutti gli esercizi commerciali all’interno del Mercato Settelacquare;
  2. l’obbligo di chiusura al pubblico della struttura.
Il Sindaco dispone, inoltre, che venga garantito agli operatori del mercato, nella sola giornata di lunedì 2 novembre, l’ingresso contingentato per la rimozione delle merci deteriorabili. Gli operatori, sotto la supervisione della Polizia Locale, potranno accedere al proprio posto fisso solo nella misura di tre alla volta, muniti di mascherina e guanti e nel rispetto della distanza interpersonale di due metri.
Le violazioni alla presente ordinanza verranno punite, ai sensi dell’art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall’art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività’ di impresa, si applica altresì’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività’ da 5 a 30 giorni.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza n. 1356/2020