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Rischio Sanitario

Rischio sanitario

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 447/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 – Azioni di rafforzamento e supporto alle azioni di sanità pubblica.

banner emergenza corona virus Con efficacia immediata e fino al 31 gennaio 2021:

  1. I medici di medicina generale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale) e i Pediatri di libera scelta provvedono alle seguenti attività:
    • presa in carico clinica dei propri pazienti con infezione sospetta o accertata da virus SARS-CoV-2;
    • Prenotazione del tampone per i pazienti sintomatici;
    • Azioni di rafforzamento e supporto alle azioni di sanità pubblica;
    • Esecuzione dei tamponi rapidi per i contatti stretti asintomatici dopo 10 giorni di quarantena.
  2. Le funzioni e le azioni spettanti ai Medici di medicina generale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale) ed agli specialisti pediatri di libera scelta, nell’ambito delle attività suindicate, sono dettagliatamente specificate nell’Accordo integrativo richiamato nella premessa dell’Ordinanza in parola, approvato dal Comitato Permanente regionale congiunto MMG E PLS, nella seduta del 20.11.2020, e allegato quale parte integrante alla presente Ordinanza, fatto salvo l’eventuale aggiornamento, con circolare, delle medesime procedure operative da parte del competente Dipartimento.
  3. Con particolare riferimento all’ambito delle Azioni di rafforzamento a supporto delle attività di sanità pubblica, i Medici di Assistenza primaria e i Pediatri di libera scelta, oltre alle altre attività dettagliatamente indicate al punto 3 del citato Accordo integrativo, allegato quale parte integrante alla presente Ordinanza:
    • dispongono, per i propri pazienti in carico con esito positivo del test molecolare per Covid-19 il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;
    • dispongono, per i propri pazienti in carico, contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati o comunicati dal Dipartimento di Prevenzione, il periodo di inizio e fine quarantena con relativo provvedimento contumaciale.
  4. I pazienti destinatari delle misure di isolamento e quarantena di cui al comma 3 che precede, sono obbligati ad osservare le relative prescrizioni e, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle medesime prescrizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza n. 447/2020

Ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre 2020: la Puglia passa in area gialla dal 6 dicembre 2020

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Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove Ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020) che si è tenuta il 4 dicembre.

Le Ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre 2020.

La prima Ordinanza rinnova le misure restrittive vigenti relative alla Regione Abruzzo, che resta in area rossa, e alle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, che restano in area arancione.

Con la seconda Ordinanza le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano dall’area rossa all’area arancione.

La terza Ordinanza dispone il passaggio delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria dall’area arancione a quella gialla. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 6 dicembre sarà:

  • area gialla: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto
  • area arancione: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta
  • area rossa: Abruzzo

Misure di contenimento in vigore nelle Regioni che rientrano in area gialla

Nelle Regioni in area gialla sono in vigore, a partire dal 4 dicembre, le seguenti misure di contenimento, disposte dal Dpcm del 3 dicembre 2020:

  • coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità;
  • chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;
  • didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% degli studenti delle scuole superiori deve essere garantita l’attività didattica in presenza. Per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie è invece già prevista la didattica in presenza.
  • nelle università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori;
  • riduzione dei passeggeri fino al 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;
  • nei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) prevista l’interruzione della somministrazione in sede dalle 18, mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
  • restano chiusi piscine, palestre e centri benessere
  • gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo dopo l’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico,rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
  • chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto;
  • sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie);
  • chiuse sale da ballo e discoteche.

Misure di contenimemto specifiche sono state inoltre adottate per il periodo delle festività natalizie, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, per tutto il territorio nazionale (vedi: Dpcm 3 dicembre 2020 e Decreto legge 158 del 2 dicembre 2020)