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Rischio Sanitario

Rischio sanitario

Ordinanza del Ministro della Salute: Puglia (ancora) in area arancione da lunedì 1 febbraio 2021

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Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 febbraio 2021.

Le Ordinanze collocano:

  • in area rossa nessuna Regione;
  • in area arancione le Regioni: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano;
  • in area gialla tutte le altre Regioni e Province Autonome

Di seguito le disposizioni previste dal DPCM del 14 gennaio 2021 per l’area arancione:

  • Divieto di circolazione dalle 22 alle 5, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità
  • Divieto di ingresso e uscita dalla regione e divieto di circolazione in un comune diverso da quello di residenza salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative, comprovate necessità, per rientrare nel proprio domicilio, assicurare la didattica in presenza o usufruire di servizi non presenti nel proprio comune. Spostamenti consentiti dai comuni fino a 5mila abitanti per una distanza massima di 30 km, tranne verso i capoluoghi di provincia
  • Spostamenti consentiti all’interno del comune verso un’abitazione privata, una sola volta al giorno, per massimo due persone, oltre figli minori di 14 anni, persone con disabilità o non autosufficienti
  • Chiusura degli esercizi commerciali all’interno di centri commerciali e assimilabili nei giorni festivi e prefestivi, salvo farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi, edicole
  • Regolare attività di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi, edicole
  • Per le scuole secondarie di secondo grado, didattica in presenza tra il 50% e il 75%, salvo laboratori e attività di alunni/e con disabilità e bisogni educativi speciali
  • Didattica in presenza con uso obbligatorio della mascherina, salvo per bambini/e al di sotto dei 6 anni e con disabilità incompatibili con la mascherina
  • Corsi di formazione pubblici e privati a distanza, salvo per medici e attività di formazione ministeriale
  • Raccomandazione di ricorrere al lavoro agile (smart working) nella percentuale più alta possibile
  • Sospensione delle prove concorsuali preselettive e scritte, pubbliche e private, salvo per il personale sanitario, protezione civile e abilitazione professionale
  • Mezzi di trasporto locali e regionali al 50% della capienza
  • Attività di ristorazione consentite solo con consegna a domicilio e, fino alle 22, asporto. Divieto di consumazione al tavolo, al banco o nelle adiacenze del locale. Per i bar, asporto fino alle 18. Regolare attività per le mense e la somministrazione di cibo e bevande in autostrade, ospedali e aeroporti
  • Chiusura di palestre, piscine, centri benessere, centri termali, impianti sciistici. Consentita l’attività motoria all’aperto e presso centri sportivi all’aperto e le attività riabilitative e terapeutiche. Gli spogliatoi dei centri non sono utilizzabili
  • Regolare attività dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti)
  • Chiusura di musei, cinema, teatri, centri sociali e ricreativi
  • Chiusura di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò anche all’interno di locali adibiti ad attività differente
  • Chiusura di parchi tematici e di divertimento, salve attività ricreative, ludiche ed educative
  • Sospensione di eventi, congressi, spettacoli dal vivo, discoteche
  • Consentiti eventi sportivi riconosciuti dal Coni e dal Comitato italiano paralimpico a porte chiuse

Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 22 gennaio 2021. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

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Con decorrenza dal 25 gennaio e sino a tutto il 30 gennaio 2021:

  1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per i CPIA si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2;
  2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché i CPIA garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico;
  3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

Con decorrenza dal 1 febbraio e sino a tutto il 6 febbraio 2021:

  1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, per i CPIA, si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2;
  2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, per i CPIA garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico;
  3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che l’attività didattica in presenza venga svolta nel limite del 50% della popolazione scolastica. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia, le istituzioni scolastiche organizzano le attività scolastiche, applicando preferibilmente la percentuale ad ogni singola classe e garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle  valutazioni del Dirigente scolastico. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

Le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta su piattaforma, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al Covid-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza n. 21/2021