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Rischio Sanitario

Rischio sanitario

Decreto Legge Aprile. Misure in vigore dal 7 aprile 2021. Salve misure più restrittive adottate a livello regionale

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Niente zone gialle

Dal 7 aprile spariscono le zone gialle e bianche. L’Italia sarà suddivisa in zone rosse o arancioni fino al 30 aprile. Il 20 aprile il governo verificherà eventuali miglioramenti della curva dei contagi e valuterà eventuali allentamenti. In quella stessa sede si prenderanno decisioni per il ponte del 1 maggio.

Circolazione

In ogni Regione rimane il divieto di circolare già in vigore tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione.

Scuole

Dal 7 aprile riaprono gli asili nido, le primarie e le prime medie anche nelle regioni in zona rossa. Divieto per le regioni di chiudere queste classi fino al 30 aprile. Per le zone arancioni, seconda e terza media in presenza. Le superiori sono fino al 75% in presenza ed il resto in Dad.

Spostamenti

Rimane in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. È possibile spostarsi dalla Regione di residenza solo per motivi di lavoro, di salute o per urgenze. In questo caso, gli spostamenti vanno giustificati con l’autocertificazione. Chi vive nei piccoli Comuni può spostarsi in un raggio di 30 km dalla propria abitazione.

Visite a parenti ed amici

Gli incontri con gli amici sono vietati nelle regioni rosse. Per le zone arancioni possibili visite private a parenti o a amici a un massimo di due persone che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Seconde case

Le seconde case si possono raggiungere anche in zona rossa, se proprietari o titolari di un contratto d’affitto antecedente al 14 gennaio 2021. Fino al 6 aprile divieto di raggiungere seconde case in Liguria, Campania, Puglia, Toscana (divieto esteso fino all’11 aprile) anche per i residenti. In Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana e Sardegna seconde case raggiungibili ma per comprovati motivi. In Sicilia sì può andare nelle seconde case ma con tampone negativo e obbligo di quarantena.

Bar e ristoranti

I bar e i ristoranti restano chiusi in presenza. Possibile l’asporto, per i ristoranti fino alle 22, per i bar fino alle 18. Aperti i ristoranti degli alberghi solo per chi vi alloggia.

Smart working

Resta la possibilità per i lavoratori dipendenti di lavorare in modalità agile “alternativamente all’altro genitore” quando i figli sotto i 16 anni sono in didattica a distanza.

Parrucchieri ed estetisti

I servizi alla persona restano chiusi in fascia rossa, aperti in zona arancione.

Negozi e centri commerciali

Sia in zona rossa che in zona arancione restano aperti gli alimentari, compresi quelli nei centri commerciali. Restano aperti in tutte le zone i tabaccai, le farmacie, le edicole, i meccanici e le ferramenta.

Cinema e teatri

Slittata la riapertura del 27 marzo, cinema e teatri restano chiusi fino al 30 aprile.

Sport

Resta sospesa l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. E’ consentito svolgere attività motoria in forma individuale, nel rispetto del distanziamento, nei pressi della propria abitazione.

Assunzioni

Sbloccati i concorsi fermi a causa del Covid. Le selezioni riguarderanno le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni, i Comuni e le Province.

Sanzioni e tutele per i sanitari

Il decreto prevede lo spostamento ad altre mansioni per l’operatore sanitario che si rifiuta di vaccinarsi. In alcuni casi può scattare anche sanzione pecuniaria e sospensione graduale dal servizio. Per i medici previsto uno scudo penale. Il rinvio a giudizio solo per colpa grave dell’indagato.

Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 92 del 26 marzo 2021. Misure in merito ai servizi di cura degli animali da compagnia

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A far data 26 marzo 2021, e per tutta la durata del periodo emergenziale, in mancanza di specifiche disposizioni sulla cura degli animali di compagnia, allorquando la Regione Puglia sia collocata con ordinanza del Ministro della salute in Zona Rossa, l’attività dei servizi di cura degli animali di compagnia è consentita, previo appuntamento a condizione che sia acquisita l’autodichiarazione del proprietario che attesti che l’animale non conviva con persone poste in quarantena o affette da COVID-19; la medesima attività è consentita esclusivamente con modalità che limitino all’essenziale i contatti tra l’esercente e i clienti, garantendo il distanziamento sociale e utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l’animale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza n. 92/2021