Con efficacia immediata e fino al 31 gennaio 2021:
- I medici di medicina generale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale) e i Pediatri di libera scelta provvedono alle seguenti attività:
- presa in carico clinica dei propri pazienti con infezione sospetta o accertata da virus SARS-CoV-2;
- Prenotazione del tampone per i pazienti sintomatici;
- Azioni di rafforzamento e supporto alle azioni di sanità pubblica;
- Esecuzione dei tamponi rapidi per i contatti stretti asintomatici dopo 10 giorni di quarantena.
- Le funzioni e le azioni spettanti ai Medici di medicina generale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale) ed agli specialisti pediatri di libera scelta, nell’ambito delle attività suindicate, sono dettagliatamente specificate nell’Accordo integrativo richiamato nella premessa dell’Ordinanza in parola, approvato dal Comitato Permanente regionale congiunto MMG E PLS, nella seduta del 20.11.2020, e allegato quale parte integrante alla presente Ordinanza, fatto salvo l’eventuale aggiornamento, con circolare, delle medesime procedure operative da parte del competente Dipartimento.
- Con particolare riferimento all’ambito delle Azioni di rafforzamento a supporto delle attività di sanità pubblica, i Medici di Assistenza primaria e i Pediatri di libera scelta, oltre alle altre attività dettagliatamente indicate al punto 3 del citato Accordo integrativo, allegato quale parte integrante alla presente Ordinanza:
- dispongono, per i propri pazienti in carico con esito positivo del test molecolare per Covid-19 il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;
- dispongono, per i propri pazienti in carico, contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati o comunicati dal Dipartimento di Prevenzione, il periodo di inizio e fine quarantena con relativo provvedimento contumaciale.
- I pazienti destinatari delle misure di isolamento e quarantena di cui al comma 3 che precede, sono obbligati ad osservare le relative prescrizioni e, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle medesime prescrizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
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