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Sotto questa denominazione sono raggruppati una serie di eventi calamitosi per lo più di natura incidentale aventi, quale elemento caratterizzante, la loro non prevedibilità (quanto meno sotto l’aspetto temporale) e la casualità di accadimento. Pertanto, nel caso in cui l’evento calamitoso consista in un “incidente” particolarmente rilevante, bisogna necessariamente tener conto di una serie di fattori che condizionano ulteriormente le modalità di intervento e che potrebbero, se trascurati, amplificare le criticità verificatesi con l’evento accidentale. Tali ulteriori fattori di criticità sono per lo più riassumibili come segue:
- difficile accessibilità al luogo dell’incidente da parte dei mezzi di soccorso, in ordine alla quale occorre verificare e conoscere preventivamente, sulla porzione che interessa il proprio territorio comunale, i punti di accesso utili in riferimento ai potenziali luoghi in cui tali criticità possano verificarsi, in particolare per gli incidenti ferroviari e/o stradali, ovvero per incidenti industriali in stabilimenti non rientranti fra quelli a Rischio di Incidente Rilevante;
- necessità di impiego di mezzi ed attrezzature speciali, sia per tipologia che per dimensione, ivi comprese le difficoltà connesse alla immediata reperibilità e disponibilità degli stessi e le possibili criticità in ordine al loro avvicinamento al luogo dell’evento incidentale;
- presenza sul luogo di un elevato numero di persone coinvolte nell’evento incidentale, nonché un numero cospicuo di operatori e di non addetti ai lavori da mettere in sicurezza;
- estensione potenzialmente ridotta della zona interessata dall’incidente, cui corrisponde la massima concentrazione delle attività finalizzate alla ricerca ed al soccorso di feriti e vittime, alla quale si contrappone, nella maggior parte dei casi, un’area di ripercussione anche molto ampia, con il coinvolgimento di un numero elevato di persone che necessitano di assistenza, soprattutto in caso di incidente all’interno delle zone fortemente urbanizzate;
- fattori meteo-climatici che normalmente caratterizzano l’area di interesse, nonché quelle esistenti al momento dell’evento e nelle ore successive;
- fattori ambientali o legati alla conformazione del territorio;
- presenza di sorgenti di rischio secondario e/o derivato.
La Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1636 del 02/05/2006 “Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti” (e sue successive modificazioni) per la pianificazione della gestione delle emergenze da incidenti affronta la materia raggruppando le modalità operative e di intervento, in riferimento a tre differenti macro-scenari, come di seguito:
- gli Incidenti Ferroviari, quelli Stradali e le Esplosioni o Crolli di strutture figurano raggruppati in un’unica classe, sia perché non esistono di fatto normative specifiche che regolamentino questi particolari ambiti di intervento, sia perché riguardano emergenze che richiedono procedure e modalità operative assimilabili, con le dovute eccezioni riguardanti le differenze relative alle specifiche componenti coinvolte ed attivate, di volta in volta, ed a seconda dei casi (Rete Ferroviaria Italiana piuttosto che Società Autostrade per l’Italia od altri gestori di infrastruttura), e che in ogni caso hanno un ruolo ben definito e strettamente tecnico nella gestione dell’evento. In particolare, per quanto attiene gli incidenti che interessano la viabilità stradale e autostradale, restano comunque ferme le competenze attribuite al Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, istituito presso il Ministero dell’Interno dal DM del 27 gennaio 2005 ed altre disposizioni di settore;
- gli Incidenti in mare che coinvolgono un gran numero di persone per i quali sono stati previsti indirizzi specifici, focalizzando in particolare l’attenzione sulle attività di assistenza alle persone coinvolte nelle fasi successive al loro trasferimento a terra e sul coordinamento di tutte le operazioni “a latere” del luogo dell’incidente. Infatti, per quanto riguarda l’organizzazione e il coordinamento delle attività di ricerca e salvataggio in mare, ossia sul luogo dell’incidente, si fa riferimento a quanto previsto dal DPR del 28 settembre 1994, n. 662, regolamento di attuazione nazionale della convenzione di Amburgo del 27/04/1979.
- la gestione dell’emergenza derivante da Incidenti Aerei, che si articola in maniera differente a seconda che l’evento si verifichi all’interno dell’area di giurisdizione aeroportuale ovvero all’esterno di essa, nel qual caso il flusso di comunicazioni e la gestione dell’emergenza si dovranno sviluppare secondo le modalità previste in genere per gli incidenti derivanti da esplosioni o crolli di strutture, così come disposto da un’ulteriore Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 197 del 27/01/2012 “Modifiche alla Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006 recante Indicazioni per il coordinamento operativo delle emergenze” che ha appunto stabilito come l’incidente aereo (impatto di aeromobile), ove verificatosi al di fuori del perimetro dell’area di gestione aeroportuale, venga assimilato al caso di “esplosioni o crolli di strutture con il coinvolgimento di un gran numero di persone”, utilizzando pertanto le medesime procedure operative previste per questa specifica classe di evento.
- altro scenario è quello riguardante gli Incidenti con presenza di sostanze pericolose (e relative problematiche connesse), con riferimento sia ad eventi accidentali che si verifichino durante il loro trasporto “da” e “verso” gli stabilimenti industriali, e sia ad incidenti che si verifichino in punti di distribuzione, stoccaggio o dove vi sia, comunque, presenza di tali sostanze. In linea generale, gli aspetti tecnico-operativi di gestione della prima emergenza sul luogo dell’incidente e le esigenze connesse all’assistenza ed informazione alla popolazione in questo particolare scenario, non si differenziano in maniera significativa dagli altri rischi accidentali, se non per l’ulteriore circostanza aggravante rappresentata dalla presenza di sostanze pericolose, aspetto questo che induce un’ulteriore necessità di specializzazione dei soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza e l’adozione di particolari modalità operative. Non rientrano, comunque, in quest’ultimo caso gli incidenti relativi a stabilimenti industriali a Rischio di Incidente Rilevante (RIR), trattati invece in via elettiva secondo specifiche procedure, per le quali la normativa prevede l’individuazione dei soggetti deputati al coordinamento e all’attuazione degli interventi, identificando nel Piano di Emergenza Esterno (PEE) lo strumento per l’organizzazione della gestione dell’emergenza ai quali si rimanda nei casi specifici inseriti nella presente pianificazione comunale.
In questo tipo di emergenze raggruppate come “Eventi da Incidente”, i Comuni svolgono un ruolo fondamentale, con particolare riferimento a quello delle Polizie Locali le quali, per la loro profonda conoscenza del territorio e della sua conformazione (compresa la viabilità, soprattutto se di tipo secondario), sono in grado di agevolare fortemente le Strutture Operative primariamente preposte chiamate per prime a convergere sull’evento, facilitando così il raggiungimento del luogo dell’incidente, cosa spesso disagevole per le squadre provenienti dall’esterno del territorio comunale, sia per la conformazione delle infrastrutture viabili di accesso all’area incidentale, ma soprattutto -come spesso capita- ove non si possieda una capillare conoscenza del territorio da parte delle squadre di intervento.